31.03.2022
Covid: nuove disposizioni specifiche per la scuola

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.24/2022 si da seguito alle attività di “allentamento” delle restrizioni legate alla pandemia, anche in funzione del termine dello stato di emergenza previsto per il prossimo 31 marzo. Per il settore SCUOLA sono state emanate delle disposizioni specifiche

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COVID: NUOVE DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.24/2022 si da seguito alle attività di “allentamento” delle restrizioni legate alla pandemia, anche in funzione del termine dello stato di emergenza previsto per il prossimo 31 marzo. Per il settore SCUOLA sono state emanate delle disposizioni specifiche

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.24/2022 si da seguito alle attività di “allentamento” delle restrizioni legate alla pandemia, anche in funzione del termine dello stato di emergenza previsto per il prossimo 31 marzo.

Per il settore SCUOLA sono state emanate delle disposizioni specifiche che vi illustriamo di seguito.

Permangono in vigore fino alla fine dell'anno scolastico tutte le regole di gestione in essere (bolle epidemiologiche, ecc), in particolare l'obbligo di mantenere tra i soggetti la distanza interpersonale di almeno 1 metro dove questo, per la conformazione degli spazi a disposizione e per la tipologia di alunni, sia possibile.
 
Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
 
Fino al prossimo 30 aprile sarà ancora necessario esibire il Green Pass Base per accedere all'istituzione scolastica da parte degli esterni (genitori, fornitori, ecc)
 
GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA'
 
Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
 
NOTA: con la Circolare N.410 del 29/03/2022, il MIUR indica con la tabella al paragrafo 1 "Misure precauzionali per la scuola dell’infanzia" l'obbligo di indossare la mascherina per tutti gli bambini "che abbiano superato i 6 anni di età:
  • Mascherina chirurgica per ogni giorno di presenza a scuola, anche fino a tre casi di positività all'interno del proprio "gruppo classe"
  • Mascherina FFP2 per 10 giorni se fossero riscontrati 4 o più casi nella loro sezione/bolla
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
 
Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale
 
In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
 
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
 
La riammissione alla frequenza scolastica dopo contagio è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
 
 
OBBLIGO VACCINALE
 
Per i dipendenti degli istituti scolastici permane fino al prossimo 15 giugno l'obbligo di essere in regola con il ciclo vaccinale per esercitare attività scolastica "a contatto con gli alunni", quindi con ultima dose inoculata oppure guarigione, da meno di 180 giorni, condizione verificabile tramite applicazione "verifica C19".
 
Il decreto prevede anche però che dal prossimo 1° aprile, i dipendenti non in possesso del Green Pass Rafforzato in corso di validità (ossia non in regola con il ciclo vaccinale) possono tornare in servizio, ma non sarà loro consentito effettuare attività in aula o più genericamente a contatto con gli alunni, fino al prossimo 15 giugno, temine dell'obbligo vaccinale.
 
A tal proposito alleghiamo alla presente la Nota emessa dal MIUR (LA TROVI QUI) pubblicata il 28/03/22, che va a chiarire alcuni dubbi su questa modalità:
 
Non sarà contemplato il "demansionamento" dei dipendenti che rientreranno in servizio dal 01/04. il personale docente ed educativo potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, citiamo testualmente "a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione"
L'attività del personale ATA e dei Dirigenti Scolastici non viene ritenuta, nella nota ministeriale, a contatto con gli alunni. Pertanto questi lavoratori potranno dal 1° aprile rientrare in servizio e svolgere la loro abituale mansione.
 
Fino al 30 aprile in ogni caso, per accedere ai luoghi di lavoro, i dipendenti non in regola con l'obbligo vaccinale dovranno essere comunque in possesso del Green Pass Base, ottenibile anche a seguito tampone con esito negativo.
 
Riteniamo infine, data la moltitudine di aspetti non ancora chiariti, che a breve verranno emesse ulteriori comunicazioni dagli enti preposti.
 
Sarà nostra cura provvedere alla loro pubblicazione e divulgazione.

Per informazioni e chiarimenti
info@acons.it
045/8601068