13.01.2022
Importanti modifiche al d.lgs. 81/2008: la formazione del dl e il ruolo del preposto

Le modifiche al Decreto 81: le novità in materia di formazione e addestramento, l'obbligo formativo per i datori di lavoro e la nuova figura del preposto

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IMPORTANTI MODIFICHE AL D.Lgs. 81/2008: LA FORMAZIONE DEL DL E IL RUOLO DEL PREPOSTO

Le modifiche al Decreto 81: le novità in materia di formazione e addestramento, l'obbligo formativo per i datori di lavoro e la nuova figura del preposto

Con la Legge 215/2021 il legislatore ha deciso di rafforzare ulteriormente le misure già contenute nel Decreto Legge 146/2021, prevedendo una ulteriore stretta per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs 81/2008.

Si prevede espressamente:
- LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI DATORI DI LAVORO (anche se non RSPP)
- PER I PREPOSTI LA PERIODICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO DIVENTA OGNI 2 ANNI O ALL’INTRODUZIONE DI NUOVI RISCHI
- LA FORMAZIONE AI PREPOSTI NON POTRA’ ESSERE IN E-LEARING ma solo in presenza
- VIENE INTRODOTTO L’OBBLIGO DI UN REGISTRO DEI CORSI DI FORMAZIONE EROGATI

IMPORTANTE LA NOVITÀ RIGUARDANTE I LAVORATORI AUTONOMI
Prima di avvalersi dell’attività fornita da lavoratori autonomi occasionali, è necessario procedere a una comunicazione (tramite SMS o email) all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, così come già accade per i lavoratori intermittenti.


IL RUOLO DEL PREPOSTO
Con le modifiche operate dalla legge di conversione all’articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008, la figura del preposto diventa sempre più rilevante in materia di prevenzione.

La prima modifica riguarda l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.


Inoltre nell’articolo 19 (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

Inoltre sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che rende ancora più rilevante l’intervento del preposto: “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.


Sempre in relazione alla figura del preposto anche la modifica dell’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.