16.12.2021
Sospensione dell'attivita' per violazioni in materia di sicurezza

L’Ispettorato Nazionale per il Lavoro (INL) ha fornito nuove indicazioni in materia di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in recepimento delle disposizioni del DL 146/2021 che prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni.

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SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L’Ispettorato Nazionale per il Lavoro (INL) ha fornito nuove indicazioni in materia di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in recepimento delle disposizioni del DL 146/2021 che prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni.

L’Ispettorato Nazionale per il Lavoro (INL) ha fornito nuove indicazioni in materia di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in recepimento delle disposizioni del DL 146/2021 che prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni.
Le prime istruzioni erano state fornite con la Circolare n.3 del 9 novembre, mentre adesso è la Circolare n. 4 del 9 dicembre a dettare le nuove regole per aziende e datori di lavoro.
 
Sicurezza Lavoro: violazioni e sospensioni
  • Mancata elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): sospensione dell’attività in caso di mancata elaborazione del DVR (art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008), mentre è tollerata l’impossibilità di esibirlo perchè conservato altrove pur trattandosi di un illecito:  entro le 12:00 del giorno lavorativo successivo, il datore di lavoro deve mostrare il Documento agli ispettori, per evitare la sospensione.
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: in analogia alle regole per il DVR, viene sospesa l’attività che non ha redatto il Piano (art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008) mentre viene consentito un minimo margine di tempo per esibirlo qualora sia localizzato presso altra sede.
  • Mancata formazione e addestramento: sospensione immediata qualora fosse invece prevista la partecipazione del lavoratore a corsi di formazione e di addestramento.
  • Mancato servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile: sospensione per il datore di lavoro che non ha istituito il servizio di prevenzione e protezione né nominato il RSPP.
  • Mancata elaborazione POS (Piano Operativo di Sicurezza): sospensione nel caso in cui non sia stato elaborato il POS (all’articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL), che si può ricavare anche dal suo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.
 
Altre violazioni che causano sospensione
  •  Mancata fornitura DPI anti caduta: sospensione per l’azienda che non ha fornito al lavoratore i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto, mentre non c’è sospensione se invece tali DPI sono stati forniti ma non utilizzati.
  •  Mancanza di protezioni verso il vuoto: sospensione per mancata applicazione dell’obbligo o per evidente insufficienza della loro funzionalità.
  •  Mancanza di armature di sostegno: sospensione con armature di sostegno mancanti o insufficienti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
  •  Lavori in prossimità di linee elettriche senza misure di protezione: sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche e in assenza di procedure adeguate e conformi alle norme tecniche CEI.
  •  Presenza di conduttori in tensione nudi senza protezioni idonee: sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette senza le necessarie misure a tutela.
  •  Mancata protezione contro contatti diretti ed indiretti: sospensione con assenza di sistemi di protezione (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) o con loro mancato funzionamento.
  •  Omessa vigilanzasu rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo: sospensione in tutti i casi di rimozione o modifica, senza dover accertare chi ne sia il responsabile
 
Maggiori dettagli nella circolare dell' INL 4/2021
 
fonte www.pmi.it